Dalla separazione delle carriere tra giudici e pm alla contestata presunzione di innocenza che frena i rapporti tra magistrati e giornalisti. Vi spieghiamo i cambiamenti che la norma apporta
La pantomima di Lega con le mani sui fianchi – “o modificate o ce ne andiamo” – è durata meno di ventiquattro ore. “Noi votiamo la riforma, ma è anacronistica”, ha affermato la senatrice e responsabile Giustizia della Lega, Giulia Bongiorno. Forza Italia ha tenuto la barra governista, Italia Viva pure, attraverso l’astensione.
La riforma Cartabia è legge con 173 sì, 37 no. Dopo aver approvato le riforme del processo penale e civile, il Parlamento trasforma l’ordinamento giudiziario e il Consiglio Superiore della Magistratura. In tempo per luglio 2022, data in cui Palazzo Marescialli verrà rinnovato. Delle tre leggi la più tortuosa: il testo base adottato dalla Commissione era stato presentato dall’ex ministro Alfonso Bonafede nel settembre 2020. E la più urgente: invocata più volte dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha dedicato un lungo passaggio del suo discorso alle Camere durante la cerimonia di reinsediamento a febbraio 2022.
Dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri a un «fascicolo per la valutazione» dei magistrati, dall’assegnazione degli incarichi al sistema del Csm in Commissioni. E poi il divieto di parlare con i giornalisti, anche solo per smentire una notizia. Ecco come cambia l’ordinamento giudiziario italiano:
33 membri al Csm e quote rosa
Il futuro Consiglio superiore della magistratura sarà composto di 33 membri. Tre quelli di diritto: il Presidente della Repubblica; il Primo Presidente di Cassazione; il procuratore generale presso la Cassazione. Dieci i laici eletti dal Parlamento. Venti i togati: 2 in rappresentanza della Cassazione, 5 delle procure; 13 per la magistratura giudicante. I magistrati voteranno in 7 collegi (uno per la Cassazione, due per la magistratura inquirente; quattro per la giudicante). In ciascun collegio si eleggeranno due componenti. Si prevede inoltre per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo. Per candidarsi non sono previste le liste; ciascun candidato presenta liberamente la propria candidatura individuale. Devono esserci un minimo di 6 candidati. Se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere, si integra con sorteggio.
Le pagelle degli avvocati e lo stop alle nomine pacchetto
Per gli incarichi direttivi e semidirettivi, si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture. Si prevedono corsi di formazione per tutti, a cura della Scuola Superiore della Magistratura, sia prima di aver accesso alla funzione che dopo. Si rendono trasparenti le procedure di selezione, con pubblicazione sul sito Intranet del Csm di tutti i dati del procedimento e dei vari curricula, dando modo di partecipare alle scelte su direttivi e semidirettivi anche ai magistrati dell’ufficio del candidato. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto. Nell’ambito del Csm, si dovrà individuare un contenuto minimo di criteri di valutazione, per verificare tra l’altro anche le capacità organizzative. Quanto alle valutazioni di professionalità, nei Consigli giudiziari locali ci sarà anche il voto degli avvocati, ma esclusivamente a seguito di un deliberato del consiglio dell’ordine degli avvocati.
Stop alle porte girevoli
Per quanto riguarda le sovrapposizioni tra mandato politico e funzioni giudiziarie, si prevede innanzitutto che non sarà più possibile esercitarli nello stesso tempo, nemmeno in distretti diversi (il caso più celebre è quello di Catello Maresca, giudice a Campobasso e insieme consigliere comunale a Napoli). Per assumere l’incarico, il magistrato dovrà quindi collocarsi in aspettativa. Al termine del mandato elettivo, i magistrati non possono più tornare a svolgere una funzione giurisdizionale. Se si sono candidati ma non sono stati eletti, per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione dove si sono candidati né in quella dove lavoravano, né potranno avere incarichi direttivi. Se hanno avuto incarichi apicali in organismi di governo per oltre 12 mesi (tipico il caso di capi di gabinetto), restano per ancora un anno fuori ruolo – ma non in posizioni apicali – e poi rientrano nella funzione d’origine, ma per i tre anni successivi non possono ricoprire incarichi direttivi.
Valutazione annuale dei magistrati
Esiste già un fascicolo personale di ogni magistrato, previsto dal 2006. Attualmente, ad ogni valutazione di professionalità (cioè ogni 4 anni) il magistrato deve presentare al Consiglio giudiziario locale – e poi al Csm – provvedimenti a campione sulla propria attività svolta, e le statistiche relative alle attività proprie e comparate a quelle dell’ufficio di appartenenza. Il fascicolo andrà ora aggiornato annualmente, seguendo l’iter dei vari provvedimenti. Tra gli indicatori da tenere in considerazione da parte del Consiglio, gli eventuali segnali «di grave anomalia».
Limiti territoriali
Arrivano nuovi limiti territoriali per essere eletti: per le cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, come anche per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione in cui è compreso, in tutto o in parte, l’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio nei precedenti tre anni. Anche per le cariche di sindaco, consigliere o assessore comunale, il magistrato non potrà più candidarsi se presta servizio o ha prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe. Il principio è che non dev’esserci alcun sospetto di un retroscena politico nell’azione del magistrato sul territorio.
Separazione tra le funzioni
Nel settore penale, sarà possibile un solo passaggio tra la funzione requirente e quella giudicante. Attualmente sono possibili fino a 4 passaggi di funzione. La scelta andrà fatta entro 10 anni dall’assegnazione della prima sede. Non ci sarà alcun limite, invece, per il passaggio al settore civile e viceversa, nonché per il passaggio alla Procura generale presso la Cassazione. La possibilità di un solo passaggio tra le due funzioni rasenta la separazione delle carriere, che prevederebbe appunto l’impossibilità di passare da un ramo all’altro della magistratura penale. L’Associazione nazionale magistrati ha parlato di «elusione» dei precetti costituzionali, che prevedono una sola giurisdizione. Secondo i parlamentari di maggioranza, è invece giusto che il magistrato abbia la possibilità di approfondire l’esperienza nel settore dove è capitato con la prima nomina, e che possa però cambiare almeno una volta.
Vietato parlare con la stampa
È una delle norme più contestate della riforma dai giornalisti. L’articolo 11 estende il rilievo disciplinare delle dichiarazioni agli organi di stampa introducendo un nuovo illecito disciplinare per quei magistrati che informano la stampa dei risultati dell’attività di indagine, anche solo per smentire una notizia sbagliata. Gli unici autorizzati a parlare con i giornalisti saranno i Procuratori della Repubblica, ma solo in conferenza stampa ed esclusivamente in casi di rilevanza pubblica. Una norma figlia della ‘presunzione di innocenza’, entrata in vigore a dicembre scorso con la firma della Guardasigilli e voluta dal deputato di Azione Enrico Costa, su spinta della direttiva europea.
Simone Alliva
[ L’Espresso ]