venerdì, 22 Novembre 2024

Sanzioni tributarie più leggere per chi evade il fisco: più vicini gli standard europei

GIUSEPPE DURANTE [ LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO ]

Avanza senza sosta la rivoluzione fiscale con la messa a terra dell’ultima Delega. Il nono decreto attuativo, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso mese, porta in dote il riassetto e lo snellimento del sistema di sanzioni previsto per chi è in ritardo con il pagamento delle imposte. L’obiettivo è sempre lo stesso, vale a dire, cambiare la natura del fisco passando da un approccio muscolare e aggressivo a uno più morbido e comprensivo al fine ultimo di evitare la fuga del contribuente e rassicurarlo nella possibilità di recuperare il rapporto con il Fisco

Con il nono decreto attuativo della delega fiscale si è voluto intervenire sulle sanzioni tributarie, sia quelle amministrative che penali completamente ridisegnate, adeguandole agli standard europei. In particolare, per quanto riguarda le sanzioni amministrative verranno ridotte da un quinto a un terzo avvicinandole così ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità; mentre per le sanzioni penali, le norme relative alla non punibilità saranno adeguate agli indirizzi emersi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, aiutando chi non può pagare per cause di forza maggiore e chi decide comunque di mettersi in regola anche attraverso una richiesta di rateizzazione pagando l’intero tributo.

In altre parole, per quello che riguarda le sanzioni penali saranno previste sanzioni più leggere nel caso in cui il mancato versamento delle imposte si è concretizzato per cause sopravvenute e di forza maggiore non imputabili alla volontà del contribuente; pertanto, sanzioni più soft per il contribuente in caso di mancanza di dolo o colpa grave nella condotta evasiva. Tra le novità contenute nel decreto è stabilito inoltre che la sanzione sia aumentata fino al doppio nei confronti di chi nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto è incorso in altra violazione della «stessa indole». In altre parole, saranno più pesanti le sanzioni nei confronti di chi risulta recidivo e pertanto tende a reiterare il mancato versamento delle imposte.

Ancora, se dovessero concorrere circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile questa può essere ridotta fino a un quarto della misura prevista. Tuttavia, se concorrono circostanze di particolare gravità riconducibili alla violazione tributaria, la sanzione prevista per quella tipologia di violazione in misura fissa, proporzionale o variabile potrà essere aumentata fino alla metà.

Quindi, sicuramente una maggiore versatilità del quantum sanzionatorio strettamente subordinato alle peculiarità specifiche che hanno caratterizzato la condotta del contribuente nel commettere la violazione tributaria Ma, non è ancora finita, il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con circolari, interpelli o consulenze, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, non sarà punibile, sempreché la violazione sia dipesa da «obiettive condizioni d’incertezza».

L’obiettivo principale del legislatore in sede di delega è quello di portare sempre più persone a risolvere i contenziosi allineandosi e riuscendo così anche ad evitare procedimenti penali che restano comunque per i reati gravi quali per esempio la frode fiscale.

Il testo riduce le sanzioni amministrative fino a portarle al livello della media europea ed era questo il passaggio cruciale: equiparare le sanzioni tributarie, amministrative e penali agli standard europei dai quali eravamo lontanissimi. Pertanto, non più maggiorazioni del 120 – 200% rispetto al tributo dovuto, ma, al massimo sanzioni del 60% rispetto al debito tributario netto.

GIUSEPPE DURANTE

[ LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO ]